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Ordinanza — n. 41028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO NICOLA nato a CANTU il 28/11/1972 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in abbreviato di Nicola Spinnato per tentato furto aggravato di un'autovettura. Considerato che il ricorso — che lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso — che lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

Parole chiave

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scippo tentato furto stato difettoso del veicolo furto di lieve entità infrazione commessa per negligenza infrazione privilegiata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO NICOLA nato a CANTU il 28/11/1972 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in abbreviato di Nicola Spinnato per tentato furto aggravato di un'autovettura. Considerato che il ricorso — che lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

— è inammissibile siccome manifestamente infondato e aspecifico, in quanto ignora la corretta motivazione della sentenza impugnata secondo cui, se la circostanza attenuante in parola può essere applicata anche al delitto tentato, essa deve però essere ancorata, con certezza, al danno che la persona offesa avrebbe avuto lacIdove il reato fosse stato portato a consumazione (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528), esiguità del danno da escludersi nella specie in ragione del valore dell'autovettura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i