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Ordinanza — n. 41027/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41027/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA ENVER nato il 08/12/1989 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente confermato (assolvendo invece l'imputato per alcuni furti concorrenti) la condanna di Enver Fusha per furto in abitazione continuato e aggravato di discendenti in rame. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità -- è inammissibile siccome totalmente versato in fatto in quanto proteso ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie mediante trascrizione parziale di brani di prove dichiarative, ma senza evidenziare né effettivi vizi logici nella sentenza impugnata (ma, anzi, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello, pur essendo le medesime state sconfessate nella sentenza della Corte territoriale), né una scorretta lettura del "significante" del dato probatorio, come richiesto onde ritenere sussistente il travisamento della prova.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41027/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per furto perseguimento penale per truffa furto di lieve entità furti connessi continuazione dell'esecuzione tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 530 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA ENVER nato il 08/12/1989 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente confermato (assolvendo invece l'imputato per alcuni furti concorrenti) la condanna di Enver Fusha per furto in abitazione continuato e aggravato di discendenti in rame. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità -- è inammissibile siccome totalmente versato in fatto in quanto proteso ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie mediante trascrizione parziale di brani di prove dichiarative, ma senza evidenziare né effettivi vizi logici nella sentenza impugnata (ma, anzi, reiterando le stesse argomentazioni dell'appello, pur essendo le medesime state sconfessate nella sentenza della Corte territoriale), né una scorretta lettura del "significante" del dato probatorio, come richiesto onde ritenere sussistente il travisamento della prova.

Considerato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile dal momento che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.