Sentenza — n. 41026/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIOCCHETTI ANTONIO nato a PESCARA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente riformato (escludendo la circostanza aggravante della destrezza) la condanna di Antonio Sciocchetti per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose di beni presenti negli armadietti dello s.pogliatori di una palestra.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIOCCHETTI ANTONIO nato a PESCARA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente riformato (escludendo la circostanza aggravante della destrezza) la condanna di Antonio Sciocchetti per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose di beni presenti negli armadietti dello s.pogliatori di una palestra.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIOCCHETTI ANTONIO nato a PESCARA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente riformato (escludendo la circostanza aggravante della destrezza) la condanna di Antonio Sciocchetti per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose di beni presenti negli armadietti dello s.pogliatori di una palestra.
Considerato che — in ragione della non manifesta infondatezza del motivo di ricorso che concerne la circostanza aggravante della violenza sulle cose - bisogna prendere atto della maturazione del termine prescrizionale massimo al 26 luglio 2021, tenuto conto che, al termine di anni sette e mesi sei, occorre aggiungere la sospensione determinata dal rinvio dell'udienza concesso il 13 novembre 2018 per impedimento professionale del difensore dell'imputato. P.Q.M annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione.
Così deciso il 28/