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Ordinanza — n. 41025/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41025/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BINETTI LUIGI nato a BARI il 26/07/1988 PACUCCI MICHELE nato a MODUGNO il 28/06/1975 PATRUNO AMLETO nato a BARI il 25/05/1965 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di Luigi Binetti, Michele Pacucci e Amleto Patruno per la ricettazione di alcuni utensili, riqualificandola in furto aggravato in abitazione (commesso il 27 dicembre 2016), concedendo a Pacucci e Patruno le circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva e l'aggravante) e giudicando prevalenti sull'aggravante ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen. le già concesse circostanze attenuanti generiche a Binetti.

Regesto Legislator

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art. 597 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i ricorsi degli imputati che lamentano violazione del divieto di reformatio in peius — sono inammissibili in quanto il Giudice di appello, ai sensi del comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen., può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, con il solo limite di non applicare una pena più severa (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578); evenienza non verificatasi nella specie, in cui, a seguito dei giudizi di prevalenza o di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, è stata applicata una pena meno severa di quella inflitta dal Giudice di prime cure; né rileva che la modifica vada ad incidere sui termini di prescrizione (tra le altre, Sez.. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772).

Parole chiave

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furto di lieve entità furto aggravato delitto contro i beni tentato furto caso poco grave furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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art. 597 cod. proc. pen
Considerato che i ricorsi degli imputati che lamentano violazione del divieto di reformatio in peius — sono inammissibili in quanto il Giudice di appello, ai sensi del comma terzo dell'art. 597 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BINETTI LUIGI nato a BARI il 26/07/1988 PACUCCI MICHELE nato a MODUGNO il 28/06/1975 PATRUNO AMLETO nato a BARI il 25/05/1965 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di Luigi Binetti, Michele Pacucci e Amleto Patruno per la ricettazione di alcuni utensili, riqualificandola in furto aggravato in abitazione (commesso il 27 dicembre 2016), concedendo a Pacucci e Patruno le circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva e l'aggravante) e giudicando prevalenti sull'aggravante ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen. le già concesse circostanze attenuanti generiche a Binetti.

Considerato che i ricorsi degli imputati che lamentano violazione del divieto di reformatio in peius — sono inammissibili in quanto il Giudice di appello, ai sensi del comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen., può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, con il solo limite di non applicare una pena più severa (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578); evenienza non verificatasi nella specie, in cui, a seguito dei giudizi di prevalenza o di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, è stata applicata una pena meno severa di quella inflitta dal Giudice di prime cure; né rileva che la modifica vada ad incidere sui termini di prescrizione (tra le altre, Sez.. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci