Ordinanza — n. 41024/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFISI RENATA MARUTA natcQl 22/06/1989 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di Renata Maruta Tufisi per il tentato furto di indumenti all'interno di un esercizio commerciale. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome marcatamente generico, limitandosi all'enunciazione di principi di diritto in materia di assolvimento dell'onere motivazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41024/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome marcatamente generico, limitandosi all'enunciazione di principi di diritto in materia di assolvimento dell'onere motivazionale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFISI RENATA MARUTA natcQl 22/06/1989 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di Renata Maruta Tufisi per il tentato furto di indumenti all'interno di un esercizio commerciale. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome marcatamente generico, limitandosi all'enunciazione di principi di diritto in materia di assolvimento dell'onere motivazionale.
Considerato che il secondo motivo di ricorso — sul trattamento sanzionatorio — è inammissibile in quanto la Corte di appello, ancorché con specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche, ma con argomentazioni mutuabili anche in relazione al trattamento sanzionatorio, ha dato conto delle connotazioni personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria e l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de