Ordinanza — n. 41022/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCOS TROYA GABRIEL ISAAC nato il 21/01/2000 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di PISA Ul_ato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pisa ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di Gabriel Isaac Arcos Troya, imputato del reato di tentato furto aggravato; - che il ricorso dell'imputato avverso detta ordinanza, datata 3 novembre 2021, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCOS TROYA GABRIEL ISAAC nato il 21/01/2000 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di PISA Ul_ato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pisa ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di Gabriel Isaac Arcos Troya, imputato del reato di tentato furto aggravato; - che il ricorso dell'imputato avverso detta ordinanza, datata 3 novembre 2021, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2