Cassation appeal dismissed for lack of appeal motive regarding mandatory conditional sentence application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include a specific ground challenging the mandatory application of a conditional sentence in the appeal brief. Although the lower court had reformulated the conviction, the appellant did not explicitly request the mandatory suspension of the penalty as a point of law. Consequently, the court ruled that without a clear argument on this specific legal issue, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: An appeal against a judgment imposing a conditional sentence must explicitly state the ground of appeal regarding the mandatory application of the suspension; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHIT ABDLKADER - C.U.I. 062HFY2 nato il 16/05/1997 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha IL • riformato quoad poenann la condanna di Abdelkader Bakhit:_per il furto dirclue esemplari di scarpa sinistra da un esercizio commerciale. Considerato che il ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena — è inammissibile giacché, rispetto alla giustificazione resa sul punto dal Giudice di prime cure, manca il relativo motivo di appello, né vi è traccia della richiesta nel verbale dell'udienza conclusiva dinanzi alla Corte di merito (Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2