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Ordinanza — n. 41017/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARO PASQUALINA nato,a POLLA il 07/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna in abbreviato di Pasqualina Cafaro per furto aggravato in abitazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. — contesta il ragionamento probatorio che ha indotto a dichiarare la penale responsabilità dell'imputata, senza tuttavia evidenziare vizi moi:ivazionali nell'iter argomentativo della Corte di appello (che ha escluso l'affidabilità delle dichiarazioni eteroprotettive di Ionfrida ed ha individuato la convergenza degli indizi sull'imputata, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che possano condurre all'annullamento della decisione sub iudice; indice di inammissibilità è anche la denunzia della violazione delle norme di cu agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non consentita per indurre la Corte di cassazione ad una revisione del ragionamento probatorio (come più volte osservato da questa Corte e ribadito da Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova informatica violazione di domicilio imputazione di furto prove acquisite tramite sorveglianza perquisizione domiciliare contratto a domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARO PASQUALINA nato,a POLLA il 07/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna in abbreviato di Pasqualina Cafaro per furto aggravato in abitazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. — contesta il ragionamento probatorio che ha indotto a dichiarare la penale responsabilità dell'imputata, senza tuttavia evidenziare vizi moi:ivazionali nell'iter argomentativo della Corte di appello (che ha escluso l'affidabilità delle dichiarazioni eteroprotettive di Ionfrida ed ha individuato la convergenza degli indizi sull'imputata, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che possano condurre all'annullamento della decisione sub iudice; indice di inammissibilità è anche la denunzia della violazione delle norme di cu agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non consentita per indurre la Corte di cassazione ad una revisione del ragionamento probatorio (come più volte osservato da questa Corte e ribadito da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso