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Ordinanza — n. 41016/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41016/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41016/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONNERA TULLIO nato a SAN LUCIDO il 18/10/1964 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice monocratico del Tribunale di Paola ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di pace a Tullio Tonnera per i reati di lesioni personali e minaccia. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inserimento della querela in limine litis all'interno del fascicolo del dibattimento — è manifestamente infondato, dal momento che è legittima l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (da ultima, Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso — che attiene al trattamento sanzionatorio — ancora una volta denunzia anche vizi motivazionali e, comunque, non adduce alcuna specifica critica che riguardi eventuali violazioni di legge nella determinazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica lesioni personali minaccia alla sicurezza pubblica reati violenti minaccia tentata lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONNERA TULLIO nato a SAN LUCIDO il 18/10/1964 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice monocratico del Tribunale di Paola ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di pace a Tullio Tonnera per i reati di lesioni personali e minaccia. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inserimento della querela in limine litis all'interno del fascicolo del dibattimento — è manifestamente infondato, dal momento che è legittima l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (da ultima, Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849).

Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio circa l'attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza dei reati — è inammissibile per tre ragioni; in primo luogo, perché denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione, a dispetto degli attuali limiti impugnatori di cui all'art. 606, comma 2 -bis cod. proc. pen.; in secondo luogo perché, quando lamenta violazione ri legge o apparenza motivazionale, adduce argomentazioni critiche vaghe e non tiene conto della linearità del ragionamento probatorio della sentenza impugnata, che ha valutato sia l'apporto conoscitivo della persona offesa che quello del teste a riscontro e del certificato medico; in terzo luogo, perché è generico quanto alle natura non dolosa delle lesioni e trascura, quanto alla minaccia, che quest'ultima è un reato di pericolo, sicché è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.

Considerato che il terzo motivo di ricorso — che attiene al trattamento sanzionatorio — ancora una volta denunzia anche vizi motivazionali e, comunque, non adduce alcuna specifica critica che riguardi eventuali violazioni di legge nella determinazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende