Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41015/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUKO BAHI JEAN DE DIEU nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato Kouko Bahi Jean de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012. Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 41015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione civile principio del ne bis in idem sentenza penale incidente ciclistico violazioni dei diritti umani lesione al ginocchio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUKO BAHI JEAN DE DIEU nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato Kouko Bahi Jean de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012. Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 — 02). Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione. P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso i