Sentenza — n. 41015/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUKO BAHI JEAN DE DIEU nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato Kouko Bahi Jean de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012. Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUKO BAHI JEAN DE DIEU nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato Kouko Bahi Jean de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012. Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.
U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 — 02). Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione. P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso i