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Ordinanza — n. 41014/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO GIUSEPPE nato a ROMA il 13/03/1989 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di Giuseppe Mascolo per i reati di furto pluriaggravato di beni presenti all'interno di un ospedale, sia di proprietà del personale che della struttura, e del danneggiamento necessario ad accedere ai beni suddetti. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è talmente generico da non lasciare neanche comprendere se l'obiettivo della censura sia il giudizio di penale responsabilità ovvero il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è talmente generico da non lasciare neanche comprendere se l'obiettivo della censura sia il giudizio di penale responsabilità ovvero il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali furto di lieve entità impiego illecito di valori patrimoniali distrazione di valori patrimoniali furto per mestiere appropriazione indebita di trattenute salariali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO GIUSEPPE nato a ROMA il 13/03/1989 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di Giuseppe Mascolo per i reati di furto pluriaggravato di beni presenti all'interno di un ospedale, sia di proprietà del personale che della struttura, e del danneggiamento necessario ad accedere ai beni suddetti. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è talmente generico da non lasciare neanche comprendere se l'obiettivo della censura sia il giudizio di penale responsabilità ovvero il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28