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Ordinanza — n. 41011/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding insufficient motivation in video identification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the public prosecutor failed to properly identify him as the perpetrator due to a lack of anthropometric investigation, despite the appellate court's confirmation of his conviction for aggravated attempted theft. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already thoroughly refuted at the appellate level, where surveillance footage was deemed sufficiently clear for certain identification by officers who knew the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the identification of the accused by the public prosecutor is inadmissible if the arguments are identical to those already rejected at the appellate level.

Parole chiave

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procedural inadmissibility defect of motivation video surveillance evidence anthropometric investigation reiteration of arguments criminal appeal court costs and fine tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DETTORI GIUSEPPE nato a ALGHERO il 05/12/1975 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna in abbreviato di Giuseppe Dettori per tentato furto aggravato. Considerato che il ricorso — lamentando vizio di motivazione circa l'individuazione dell'imputato come autore del fatto da parte della p.g., in assenza di un'indagine antropometrica ripropone gli si:essi argomenti già agitati in sede di appello ed adeguatamente sconfessati dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come le immagini del volto dell'imputato estratte dal filmato del sistema di videosorveglianza fossero sufficientemente nitide, sì da consentire un riconoscimento assolutamente certo da parte degli operanti, che già lo conoscevano.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il