Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRALDI ROBERTO VITO nato a TRAPANI il 27/06/1962 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di Roberto Vito Ingraldi, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché intesi alla prospettazione di questioni diverse da quelle proposte in appello (dove si deduceva l'incarico conferito a terzi nella tenuta della contabilità e non già - come nell'odierno ricorso - la tipologia delle scritture non ritualmente tenute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

Generato dall'IA
irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta errore contabile omissione della contabilità rilevazione e rendicontazione contabili ristrettezza finanziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRALDI ROBERTO VITO nato a TRAPANI il 27/06/1962 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti nell'interesse di Roberto Vito Ingraldi, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché intesi alla prospettazione di questioni diverse da quelle proposte in appello (dove si deduceva l'incarico conferito a terzi nella tenuta della contabilità e non già - come nell'odierno ricorso - la tipologia delle scritture non ritualmente tenute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente