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Ordinanza — n. 40998/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for falsifying ID card due to generic and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Natale Di Stefano inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for falsifying an identity card to withdraw funds from a deceased person's bank account, citing a vague defect in the judgment's reasoning. The court rejected this argument because the complaint was overly generic and failed to identify any specific error in the appellate court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the complaint is merely generic and fails to point out specific vices in the contested judgment.

Parole chiave

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defect of motivation inadmissible appeal falsification of identity generic complaint Cassation procedure procedimento per falsità usurpazione d'identità esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 482 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO NATALE nato a CARINI il 18/12/1966 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo — per quanto di specifico interesse in questa sede — ha confermato la condanna in abbreviato di Natale Di Stefano per il reato di cui all'art. 482 cod. pen., per avere falsificato una carta di identità onde effettuare il prelievo abusivo da un libretto di deposito postale di un soggetto deceduto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta vizio di motivazione, è marcatamente generico, in quanto si risolve in una vaga contestazione del giudizio di responsabilità, senza evidenziare alcun vizio nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28