Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40993/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO1.dato avviso alle M:rti; —i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Sodaro è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 24 maggio 2021, è stata, infatti, depositata il 18 agosto 2021, nel termine riservato di giorni novanta ex art. 544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 24 ottobre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 1 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 544 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 24 ottobre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 1 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso inosservanza del termine perentorio preclusione per tardività ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 544 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Sodaro è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 24 maggio 2021, è stata, infatti, depositata il 18 agosto 2021, nel termine riservato di giorni novanta ex art. 544 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODARO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO1.dato avviso alle M:rti; —i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Sodaro è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 24 maggio 2021, è stata, infatti, depositata il 18 agosto 2021, nel termine riservato di giorni novanta ex art. 544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 24 ottobre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 1 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente