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Ordinanza — n. 40992/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA SIMONE nato a PALERMO il 12/03/1982 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di Simone Mistretta per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 571 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 9 aprile 2021 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Parole chiave

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furto aggravato diritti della difesa difesa penale diritto di non autoincriminarsi permesso di promuovere un procedimento penale legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 571 cod. proc. pen
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen..
art. 311 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione alle impugnativa anche avverso le impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA SIMONE nato a PALERMO il 12/03/1982 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di Simone Mistretta per il reato di furto aggravato.

2. Ricorre avverso la sentenza personalmente l'imputato, con atto sottoscritto per autentica dal difensore.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 9 aprile 2021 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione alle impugnativa anche avverso le impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere