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Ordinanza — n. 40991/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the sentencing determination based on mere factual complaints. The appellant argued against the penalty for aggravated threats and injuries, but the court found these arguments were merely reproducible criticisms already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected as it lacked legal merit in the legality phase, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or reproducible criticisms already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceedings admissibility of appeal mere factual complaints sentencing determination criminal appeal minaccia nel diritto penale riscossione di pene pecuniarie sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 133 cod. pen
4, dove risultano ampiamente esplicati i plurimi indicatori ex art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZATO MATTEO nato a ESTE il 28/06/1990 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; G

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena irrogata a Matteo Rizzato per i reati di minaccia aggravata e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, dove risultano ampiamente esplicati i plurimi indicatori ex art. 133 cod. pen., che il ricorso contrasta mediante mere allegazioni di merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente