Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of absolute necessity for new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carlo Paparella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a renewal of the investigation regarding the theft of oil, but the Court found this request merely exploratory. Consequently, the court ruled that the absolute necessity required by law for such a measure was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that a request for the renewal of the investigation is inadmissible unless there is absolute necessity, which is absent when the request is merely exploratory or reiterative of arguments already addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARELLA CARLO nato a ALTAMURA il 22/06/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, con rito abbreviato, di Carlo Paparella per il reato di furto monoaggravato di Kg 18549 di olio. Considerato che l'unico motivo di ricorso, quando lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al vaglio delle prove raccolte, è meramente reiterativo di temi già posti al Giudice di appello e da quest'ultimo adeguatamente sviscerati con motivazione immune dalle critiche del ricorrente (pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), che malgrado ciò, percorre nuovamente propri itinerari critici tesi ad una ricostruzione alternativa dei fatti; quanto alla doglianza in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria, essa appare meramente esplorativa e — come chiarito dalla Corte di merito — non sussistono i requisiti dell'assoluta necessità richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto all'istituto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv 253729). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d