Ordinanza — n. 40987/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI EUGENIA nato a LAMEZIA TERME il 19/03/1968 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Eugenia Berlingieri per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è, del pari generico, limitandosi ad un mero dissenso e ad evidenziare il "comportamento collaborativo dell'imputato appellante", senza specificare l'effettiva incidenza sull'accertamento del reato, in ipotesi trascurata nella dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è, del pari generico, limitandosi ad un mero dissenso e ad evidenziare il "comportamento collaborativo dell'imputato appellante", senza specificare l'effettiva incidenza sull'accertamento del reato, in ipotesi trascurata nella dosimetria della pena;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI EUGENIA nato a LAMEZIA TERME il 19/03/1968 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Eugenia Berlingieri per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è, del pari generico, limitandosi ad un mero dissenso e ad evidenziare il "comportamento collaborativo dell'imputato appellante", senza specificare l'effettiva incidenza sull'accertamento del reato, in ipotesi trascurata nella dosimetria della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente