Italian court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific factual arguments in the original judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to explicitly articulate its reasoning. The appellant argued the conviction for theft in a dwelling lacked proper justification, while the court noted the original judgment correctly applied established case law regarding the definition of a dwelling. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 624-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to explicitly state and argue the specific factual or legal grounds for contesting the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA LUCIA nato a FOSSANO il 06/04/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Lucia Riviera per il reato di furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), di cui le conformi sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione, specificando come la stalla ricadesse nella perimetrazione dell'abitazione delle persone offese, ínterclusa da un cancello, in tal modo giustificando, in concreto, il vincolo di pertinenzialità richiesto dall'art. 624-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden