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Ordinanza — n. 40984/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40984/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO DOMENICO nato a POLICORO il 07/11/1987 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40984/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO DOMENICO nato a POLICORO il 07/11/1987 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione libera della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale responsabilità scemata sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO DOMENICO nato a POLICORO il 07/11/1987 POPPITI ROBERTA nato a BIELLA il 16/01/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Domenico Manzo e Roberta Poppiti, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), avvincendo i ricorrenti in un'unica doglianza censure inerenti l'affermazione di responsabilità, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la determinazione del trattamento sanzionatorio, richiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche fuori dei casi previsti dalla legge, in presenza della recidiva reiterata e specifica;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente