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Ordinanza — n. 40983/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40983/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40983/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO VINCENZO nato a MAZZARINO il 22/04/1959 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Febbraro, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, se è vero che la Corte d'appello si è riportata alla sentenza di primo grado, riducendo tuttavia la pena, il gravame era sul punto del tutto generico, sicchè non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40983/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena censure procedurali assenza di persecuzione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO VINCENZO nato a MAZZARINO il 22/04/1959 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Febbraro, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, se è vero che la Corte d'appello si è riportata alla sentenza di primo grado, riducendo tuttavia la pena, il gravame era sul punto del tutto generico, sicchè non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente