Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAKER YASSINE nato a SIDI SLIMANE( MAROCCO) il 16/11/1983 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Yassine Bouaker per il reato di tentato furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputato nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ed ha fatto congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quanto al diniego di contenimento della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione motivi di cassazione tentata truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga allegazioni insufficientemente motivate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAKER YASSINE nato a SIDI SLIMANE( MAROCCO) il 16/11/1983 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Yassine Bouaker per il reato di tentato furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputato nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ed ha fatto congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quanto al diniego di contenimento della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi