Ordinanza — n. 40981/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANO BIAGIO nato a COLLESANO il 29/05/1963 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Biagio Scianò per il reato di furto aggravato continuato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8 sulla valenza dimostrativa delle intercettazioni telefoniche e dei riscontri operati sulla persona del coimputato Cistercienze, e della logica riconducibilità ai medesimi dei precedenti ammanchi);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40981/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6-8 sulla valenza dimostrativa delle intercettazioni telefoniche e dei riscontri operati sulla persona del coimputato Cistercienze, e della logica riconducibilità ai medesimi dei precedenti ammanchi);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANO BIAGIO nato a COLLESANO il 29/05/1963 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Biagio Scianò per il reato di furto aggravato continuato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-8 sulla valenza dimostrativa delle intercettazioni telefoniche e dei riscontri operati sulla persona del coimputato Cistercienze, e della logica riconducibilità ai medesimi dei precedenti ammanchi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente