Ordinanza — n. 40980/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC VERA nato il 22/05/1985 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; G Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vera Salkanovic, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputata nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC VERA nato il 22/05/1985 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; G Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vera Salkanovic, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputata nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC VERA nato il 22/05/1985 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; G
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vera Salkanovic, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, esplicitamente giustificato il profilo di pericolosità sociale manifestato dall'imputata nella reiterazione della condotta illecita, nel quadro dei precedenti penali, in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente