Ordinanza — n. 40979/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI MARCO nato a TORINO il 08/10/1964 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marco Magríni, che contesta la mancata esplicazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, risultando nel provvedimento impugnato un incremento sanzionatorio, ex art. 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI MARCO nato a TORINO il 08/10/1964 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marco Magríni, che contesta la mancata esplicazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, risultando nel provvedimento impugnato un incremento sanzionatorio, ex art. 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente