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Ordinanza — n. 40979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI MARCO nato a TORINO il 08/10/1964 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marco Magríni, che contesta la mancata esplicazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, risultando nel provvedimento impugnato un incremento sanzionatorio, ex art. 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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maggiorazione dissuasiva sanzioni pecuniarie adeguamento della pena recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena penalità di mora
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI MARCO nato a TORINO il 08/10/1964 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c9

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marco Magríni, che contesta la mancata esplicazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, risultando nel provvedimento impugnato un incremento sanzionatorio, ex art. 81 cpv. cod. pen., pari a mesi tre di reclusione in relazione alla bancarotta relativa a APS s.r.l.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente