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Ordinanza — n. 40977/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40977/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONINI GIUSEPPE nato a TORINO il 07/03/1980 GAGLIARDI FILOMENA nato il 11/06/1980 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di Giuseppe Bonini e Filomena Gagliardi, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio agli stessi irrogato per il reato di tentato furto aggravato in concorso, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la discrezionalità del giudice è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, ed è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, laddove si sottolineano i precedenti del Bonini ed il ruolo della Gagliardi, a fronte di una sanzione contenuta bel al di sotto della media edittale, che non richiede specifica motivazione:

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 40977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico ed assertivo, non contrastando in alcun modo la prognosi negativa rassegnata nelle conformi sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima circostanza attenuante mancata prova di parzialità allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
276932); Rilevato che il secondo motivo, proposto nell'interesse della Gagliardi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONINI GIUSEPPE nato a TORINO il 07/03/1980 GAGLIARDI FILOMENA nato il 11/06/1980 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di Giuseppe Bonini e Filomena Gagliardi, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio agli stessi irrogato per il reato di tentato furto aggravato in concorso, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la discrezionalità del giudice è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, ed è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, laddove si sottolineano i precedenti del Bonini ed il ruolo della Gagliardi, a fronte di una sanzione contenuta bel al di sotto della media edittale, che non richiede specifica motivazione:

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); Rilevato che il secondo motivo, proposto nell'interesse della Gagliardi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, mentre la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico ed assertivo, non contrastando in alcun modo la prognosi negativa rassegnata nelle conformi sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il