Ordinanza — n. 40973/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MODREA NICUSOR IRINEL nato il 14/05/1982 VASILIU IONUT nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di Irinel Modrea Nicusor e Ionut Vasiliu, che deduce nullità del sequestro, è generico, in quanto - se è vero che l'omesso avviso al difensore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062) - i ricorrenti non si confrontano con il rinvenimento del corpo del reato non già indosso all'imputato, bensì nell'auto, con conseguente difetto di incidenza del vulnus denunciato sulla prova del delitto di furto aggravato per cui si procede;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto aggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MODREA NICUSOR IRINEL nato il 14/05/1982 VASILIU IONUT nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di Irinel Modrea Nicusor e Ionut Vasiliu, che deduce nullità del sequestro, è generico, in quanto - se è vero che l'omesso avviso al difensore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062) - i ricorrenti non si confrontano con il rinvenimento del corpo del reato non già indosso all'imputato, bensì nell'auto, con conseguente difetto di incidenza del vulnus denunciato sulla prova del delitto di furto aggravato per cui si procede;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto aggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid