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Ordinanza — n. 40972/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TULIPANO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 15/01/1951 FILIPPIN GIUSEPPE nato a MANIAGO il 11/01/1968 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c(

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TULIPANO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 15/01/1951 FILIPPIN GIUSEPPE nato a MANIAGO il 11/01/1968 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c(

Parole chiave

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calcolo del danno obbligo di ridurre il danno circostanza attenuante quantificazione del torto morale risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TULIPANO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 15/01/1951 FILIPPIN GIUSEPPE nato a MANIAGO il 11/01/1968 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Tulipano e Giuseppe Filippin, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402), correttamente applicato dai giudici del merito, in quanto l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden