Ordinanza — n. 40971/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJJAJ RABIE MOHAMED nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ajjaj Rabie Mohamed, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al delitto di furto aggravato, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, dove si è evidenziata la serie ininterrotta di precedenti specifici, non contrastata dalla allegazione di elementi di segno contrario);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40971/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, dove si è evidenziata la serie ininterrotta di precedenti specifici, non contrastata dalla allegazione di elementi di segno contrario);
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJJAJ RABIE MOHAMED nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ajjaj Rabie Mohamed, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al delitto di furto aggravato, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, dove si è evidenziata la serie ininterrotta di precedenti specifici, non contrastata dalla allegazione di elementi di segno contrario);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente