Ordinanza — n. 40968/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REIBALDI PIERPAOLO nato a MILANO il 11/07/1967 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; l Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pierpaolo Reibaldi, che contesta la tempestività della querela in riferimento al reato sub a), è del tutto aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha dato atto dell'omessa allegazione di elementi atti a comprovare la tardività dell'istanza punitiva; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e l'affermazione di responsabilità per il reato di tentate lesioni sub b), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, dove è rimarcata la particolare intensità del dolo e l'assenza di elementi di segno contrario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REIBALDI PIERPAOLO nato a MILANO il 11/07/1967 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; l
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pierpaolo Reibaldi, che contesta la tempestività della querela in riferimento al reato sub a), è del tutto aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha dato atto dell'omessa allegazione di elementi atti a comprovare la tardività dell'istanza punitiva; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. e l'affermazione di responsabilità per il reato di tentate lesioni sub b), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, dove è stata esplicitamente rassegnata la valutazione di pericolosità manifestata dal reato per cui si procede, nel quadro dei precedenti, in linea con le indicazioni di Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690);
Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, dove è rimarcata la particolare intensità del dolo e l'assenza di elementi di segno contrario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore