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Ordinanza — n. 40967/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA VITA DANIELE nato a PONTEDERA il 20/05/1989 CIRCELLI IRENE nato a PISA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA VITA DANIELE nato a PONTEDERA il 20/05/1989 CIRCELLI IRENE nato a PISA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Parole chiave

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aggravamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale remissione della pena pena complementare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA VITA DANIELE nato a PONTEDERA il 20/05/1989 CIRCELLI IRENE nato a PISA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo dei congiunti ricorsi proposti nell'interesse di Daniele La Vita e Irene Circelli, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ai medesimi irrogato per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze assertive, che non si confrontano con la riduzione di pena operata dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis