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Ordinanza — n. 40963/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against riot convictions for being specific, unfounded, or generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against their riot convictions inadmissible. The defendants argued for acquittal based on lack of injury severity or specific mitigating circumstances, but the court found their arguments either too generic, factually unfounded regarding the injuries sustained, or failing to address the specific reasons for the lower court's denial of leniency. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 588 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must be specific and address the actual reasoning of the lower court; generic, unfounded, or irrelevant arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility riot conviction under Art 588 mitigating circumstances denial acquittal under Art 131-bis court costs and fines concorso proprio corresponsabilità della vittima causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 588 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso di Enrico Maria Calcagni — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 588 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso di Lo Faro — sul diniego del proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile per aspecificità in quanto presuppone erroneamente che la motivazione della Corte di merito fondi sulla non levità delle lesioni.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 588 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso di Enrico Maria Calcagni — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 588 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso di Lo Faro — sul diniego del proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto).
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Giovane e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTA FRANCESCO nato a ROGLIANO il 10/08/1991 LO FARO GIUSEPPE ROBERTO nato a MESSINA il 05/06/1986 CALCAGNI ENRICO MARIA nato a COSENZA il 22/07/1991 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Lette le memorie presentate, dai rispettivi difensori, nell'interesse di Costa e di Calcagni. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina Milano ha confermato la condanna di Francesco Costa, Giuseppe Roberto Lo Faro e Enrico Maria Calcagni per il reato di rissa.

Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Francesco Costa, che lamenta violazione di legge e contesta la motivazione alla base del giudizio di penale responsabilità, è inammissibile siccome aspecifico e portatore di una propria ricostruzione in fatto rispetto a quella della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha spiegato che la presenza di lesioni in capo a tutti era indicativa della partecipazione di ciascuno degli imputati alla rissa, che ciò era stato confermato da una teste e che l'eventuale volontà di reagire ad un'aggressione altrui non esclude che la colluttazione possa essere qualificata ai sensi dell'art. 588 cod. pen.

Indice di inammissibilità è anche che sono stati contestati indistintamente tutti i vizi motivazionali (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto). Considerato che il secondo motivo di ricorso di Francesco Costa, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato tenuto conto della motivazione della Corte di appello, che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione delle lesioni riportate dai partecipanti alla rissa e non solo da Costa, che è solo l'unico ad averle refertate.

Considerato che il terzo motivo di ricorso di Francesco Costa — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile giacché non si confronta con le ragioni del diniego, legate alla futilità dei motivi. Va ricordato, a questo riguardo, che il Giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Giuseppe Roberto Lo Faro è inammissibile — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — dal momento che esso è affidato a t proposizioni generiche e ondivaghe, e che, in ogni caso non si confrontano con le ragioni per cui è stato ritenuto integrato il reato di rissa (pag. 4 sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso di Lo Faro — sul diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile siccome manifestamente infondato, in quanto basta a giustificare la decisione della Corte di merito sul punto il riferimento alla futilità dei motivi.

Considerato che il terzo motivo di ricorso di Lo Faro — sul diniego del proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile per aspecificità in quanto presuppone erroneamente che la motivazione della Corte di merito fondi sulla non levità delle lesioni. Considerato che il primo motivo di ricorso di Enrico Maria Calcagni — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 588 cod. pen. — oltre che essere generico in quanto affidato all'enunciazione di una serie di principi, è manifestamente infondato giacché esclude che le conseguenze riportate da tre dei corrissanti siano assimilabili al concetto di lesioni, ad onta della incidenza sull'integrità fisica dei predetti, in un caso anche certificata dal pronto soccorso.

Considerato che il secondo motivo di ricorso di Calcagni — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rissa — è inammissibile per le stesse ragioni per cui è stata ritenuta l'inammissibilità dell'analogo motivo di ricorso (il primo) di Francesco Costa. Considerato che il terzo motivo di ricorso nell'interesse di Calcagni — che lamenta il riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi e la reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato perché la predetta aggravante non è stata riconosciuta (né era contestata), mentre il riferimento alla futilità dei motivi è valso solo a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificazione sufficiente a fondare il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. terzo motivo Francesco Costa).

Considerato che il quarto motivo di ricorso di Calcagni — che attiene al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile perché agita ancora una volta la ritenuta insussistenza delle lesioni, su cui questa Corte si è espressa in relazione al primo motivo del ricorso.'2 / Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000