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Ordinanza — n. 40962/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40962/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC GORDANA nato a ZAGABRIA( JUGOSLAVIA) il 01/06/1961 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7 - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 11 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Gordana Nikolic per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sia per la assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, sia per la mancata collaborazione dell'imputata alle indagini, non avendo la stessa inteso fornire elementi idonei a consentire il recupero della refurtiva o l'individuazione dei complici e, avendo il difensore osservato che la imputata aveva acconsentito all'utilizzo dei verbali relativi alle prove assunte innanzi ad altro giudice, è stato osservato che tale consenso era stato prestato tardivamente, in quanto la causa era stata già rinviata ed era già comparso il testimone in precedenza già escusso; - che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sia per la assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, sia per la mancata collaborazione dell'imputata alle indagini, non avendo la stessa inteso fornire elementi idonei a consentire il recupero della refurtiva o l'individuazione dei complici e, avendo il difensore osservato che la imputata aveva acconsentito all'utilizzo dei verbali relativi alle prove assunte innanzi ad altro giudice, è stato osservato che tale consenso era stato prestato tardivamente, in quanto la causa era stata già rinviata ed era già comparso il testimone in precedenza già escusso; - che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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indagine per furto furto aggravato testimonianza della vittima favoreggiamento complicità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC GORDANA nato a ZAGABRIA( JUGOSLAVIA) il 01/06/1961 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 11 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Gordana Nikolic per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza atteso che dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sia per la assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, sia per la mancata collaborazione dell'imputata alle indagini, non avendo la stessa inteso fornire elementi idonei a consentire il recupero della refurtiva o l'individuazione dei complici e, avendo il difensore osservato che la imputata aveva acconsentito all'utilizzo dei verbali relativi alle prove assunte innanzi ad altro giudice, è stato osservato che tale consenso era stato prestato tardivamente, in quanto la causa era stata già rinviata ed era già comparso il testimone in precedenza già escusso; - che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co