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Ordinanza — n. 40961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in recidivism case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Egisto Corda inadmissible due to a lack of legal interest. The lower court had convicted Corda of attempted aggravated theft and applied statutory recidivism, which precluded any reduction in sentence even if generic mitigating circumstances were considered. Consequently, the court ruled that applying such mitigations would not alter the final sentencing outcome, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 69, last paragraph of the Penal Code; Art. 616, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible when the requested mitigating circumstances cannot influence the sentencing balance because statutory recidivism precludes any reduction of the penalty.

Parole chiave

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statutory recidivism lack of interest inadmissible appeal penal balance generic mitigating circumstances Cassa delle ammende sentencing reduction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, last paragraph of the Penal Code
Art. 616, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA EGISTO nato a LIVORNO il 27/03/1976 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

a - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 13 febbraio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Egisto Corda per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche laddove venissero applicate le invocate attenuanti, esse non potrebbero comunque incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento e quindi sul trattamento sanzionatorio, atteso che, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., la recidiva reiterata non può in ogni caso essere ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, cosicché la loro applicazione non potrebbe condurre ad una riduzione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso