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Ordinanza — n. 40959/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40959/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLOdi CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 21 ottobre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Nicosia per il reato di concorso in furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che sostiene che il reato, commesso in data 11 agosto 2014 si è estinto per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che il termine minimo di prescrizione, pari ad anni sei sulla base di quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., è stato interrotto più volte ed anche dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado del 21 ottobre 2014 e poi dal decreto - datato 30 giugno 2020 - di citazione per il giudizio di appello e alla data della sentenza di secondo grado il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, non era ancora decorso; - che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che il decreto di citazione per il giudizio di appello vale ad interrompere il termine di prescrizione (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 40959/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., è stato interrotto più volte ed anche dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado del 21 ottobre 2014 e poi dal decreto - datato 30 giugno 2020 - di citazione per il giudizio di appello e alla data della sentenza di secondo grado il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, non era ancora decorso; - che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che il decreto di citazione per il giudizio di appello vale ad interrompere il termine di prescrizione (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito reato di coazione perseguimento penale per truffa furto di lieve entità momento del reato tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLOdi CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 21 ottobre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Nicosia per il reato di concorso in furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che sostiene che il reato, commesso in data 11 agosto 2014 si è estinto per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che il termine minimo di prescrizione, pari ad anni sei sulla base di quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., è stato interrotto più volte ed anche dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado del 21 ottobre 2014 e poi dal decreto - datato 30 giugno 2020 - di citazione per il giudizio di appello e alla data della sentenza di secondo grado il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, non era ancora decorso; - che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che il decreto di citazione per il giudizio di appello vale ad interrompere il termine di prescrizione (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048;

Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525; Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, dep. 2008, Vulpio, Rv. 238236); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec