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Ordinanza — n. 40956/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court found material contribution to aggravated theft proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Sassone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower courts had convicted Sassone of aggravated theft based on his material contribution to the crime, specifically hiding merchandise in a shopping cart to facilitate the accomplice's escape without payment. The appellate court rejected the generic argument that he did not conspire, noting the factual evidence of his active role in concealing the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 617, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reiterates the grounds of the appeal without presenting new facts or legal arguments that could alter the outcome of the trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds material contribution to crime aggravated theft conspiracy procedural costs award favoreggiamento contraffazione di merci tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 617, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSONE MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1975 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mario Sassone per il reato di concorso in tentato furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza del concorso nel reato, è generico e si limita a reiterare il motivo di appello, mentre dalla motivazione delle due sentenze di merito risulta che il ricorrente ha fornito un contributo materiale alla commissione del reato partecipando all'occultamento della merce da sottrarre ponendola all'interno di un carrello della spesa, ma operando in modo che la merce non fosse visibile, ponendo la stessa tra due scatoloni posti ai lati del carrello; quindi il complice del Sassone, agendo da solo, ma venendo controllato dall'odierno ricorrente, ha fatto uscire il carrello da una cassa chiusa e priva di cassiere, omettendo di pagare il prezzo di circa euro 1800,00; - che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, risulta evidente il consapevole contributo fornito dal Sassone alla commissione del delitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de