Ordinanza — n. 40955/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACEVIC IVOR nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 14 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ivor Kovacevic per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle suddette aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato illustrando le ragioni per le quali il nuovo reato, alla luce dei precedenti penali specificamente indicati, costituisce manifestazione di una accresciuta capacità criminale e dimostra che l'imputato ha scelto il delitto come sistema di vita; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 40955/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle suddette aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato illustrando le ragioni per le quali il nuovo reato, alla luce dei precedenti penali specificamente indicati, costituisce manifestazione di una accresciuta capacità criminale e dimostra che l'imputato ha scelto il delitto come sistema di vita; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACEVIC IVOR nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 14 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ivor Kovacevic per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle suddette aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato illustrando le ragioni per le quali il nuovo reato, alla luce dei precedenti penali specificamente indicati, costituisce manifestazione di una accresciuta capacità criminale e dimostra che l'imputato ha scelto il delitto come sistema di vita; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza delle attenuanti in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis