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Ordinanza — n. 40954/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of active withdrawal argument in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lela Stojkov inadmissible and ordered her to pay court costs. Stojkov argued for active withdrawal despite agreeing with the lower court on the lack of voluntary desistance, but failed to include this argument in her appeal act or provide supporting reasoning. The court ruled that without a prior declaration of active withdrawal in the appeal, the new legal ground was procedurally invalid and could not be raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 4, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal based on active withdrawal is inadmissible if the option was not declared in the appeal act and lacks supporting arguments, as the event preventing the withdrawal cannot be substantiated.

Parole chiave

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active withdrawal criminal law voluntary desistance procedural requirement inadmissible appeal cassation first instance argument rule criminal procedure art 56 tentato furto prova del dolo luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 4, cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile dal momento che la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 56, comma 4, cod.
Art. 600, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJKOV LELA natos.a TORINO il 15/09/1976 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; P Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Lela Stojkov per il reato di tentato furto in abitazione. Considerato che il ricorso è inammissibile dal momento che la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 56, comma 4, cod. pen. e dicendosi d'accordo con la Corte di appello circa la mancanza dei presupposti della desistenza volontaria, invoca l'ipotesi del recesso attivo, senza che, tuttavia, tale opzione fosse stata predicata nell'atto di appello e senza che, nel ricorso, vi siano argomentazioni a sostegno, in particolare non comprendendosi quale sarebbe l'azione impeditiva dell'evento posta in essere dall'imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2