Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic failure to specify statutory grounds for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Gramegna inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Gramegna argued that the Court of Appeal failed to verify specific statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to identify which specific cause for acquittal was omitted by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; An appeal challenging a conviction for omission of statutory acquittal grounds is inadmissible if it fails to specify the exact cause of acquittal alleged to have been overlooked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMEGNA FRANCESCO nato a IRSINA il 13/05/1980 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLOdi BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 aprile 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Gramegna per il reato di furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Telecom s.p.a.; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il