Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA ALDO nato a LECCE il 06/11/1958 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLOdi LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 5 maggio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Aldo Martina per il reato di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della inutilizzabilità di talune prove, è inammissibile, atteso che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011) e nel caso in esame il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio degli atti di cui lamenta l'inutilizzabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011) e nel caso in esame il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio degli atti di cui lamenta l'inutilizzabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
inutilizzabilità delle prove illecite reati contro il patrimonio furto aggravato truffa aggravata testimone a discarico prova dell'indigenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA ALDO nato a LECCE il 06/11/1958 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLOdi LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 5 maggio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Aldo Martina per il reato di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della inutilizzabilità di talune prove, è inammissibile, atteso che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011) e nel caso in esame il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio degli atti di cui lamenta l'inutilizzabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis