Ordinanza — n. 40950/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA MASSIMILIANO nato a EBOLI il 01/08/1978 D'AMATO DAMIANO nato a EBOLI il 10/10/1974 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLOdi SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA MASSIMILIANO nato a EBOLI il 01/08/1978 D'AMATO DAMIANO nato a EBOLI il 10/10/1974 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLOdi SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA MASSIMILIANO nato a EBOLI il 01/08/1978 D'AMATO DAMIANO nato a EBOLI il 10/10/1974 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLOdi SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 15 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Damiano D'Amato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato e di Massimiliano Marotta per il reato di ricettazione aggravato dalla recidiva reiterata e specifica e li aveva condannati alle pene di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato Marotta è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché trattasi di motivo dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che il secondo motivo del ricorso del Marotta e l'unico motivo del ricorso del D'Amato sono inammissibili in quanto il primo è volto a sollevare una censura di merito in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene ricettato ed entrambi sono comunque reiterativi di censure in ordine alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione con la quale i ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis