Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40948/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40948/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAIL AIT LAASRI nato il 15/03/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLOdi VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo sussistente il vincolo della continuazione con altri reati per i quali era stata emessa sentenza irrevocabile, la sentenza del Tribunale di Verona del 26 marzo 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di Ait Laasri Ismail per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. peri., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. peri., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa azione civile tentate lesioni personali gravi accuse di abuso trattamento crudele e degradante risarcimento per atto illecito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAIL AIT LAASRI nato il 15/03/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLOdi VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo sussistente il vincolo della continuazione con altri reati per i quali era stata emessa sentenza irrevocabile, la sentenza del Tribunale di Verona del 26 marzo 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di Ait Laasri Ismail per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. peri., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il