Cassation court dismisses appeal for bankruptcy fraud as inadmissible due to lack of specific arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Vincenzo Palumbo's appeal against the Naples Court of Appeal's bankruptcy fraud conviction inadmissible. Palumbo argued for illogical reasoning regarding accounting records and the statute of limitations, but the court found his complaints too generic and unrelated to the specific grounds for denial. Consequently, the appeal was rejected, and Palumbo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and address the contested decision's reasoning; generic complaints or arguments unrelated to the denial grounds render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/09/1965 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Vincenzo Palumbo per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato giacché oppone, alla considerazione che si legge alla quarta pagina della sentenza impugnata, a proposito del dovere dell'imputato di tenere e conservare e scritture contabili e della collocazione temporale della sottrazione del locale sede della società al Palumbo, considerazioni in fatto che non lasciano comprendere quale sarebbe il vizio lamentato.
Il medesimo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che non ha colto che la bancarotta è stata ritenuta a prescindere dall'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili, ma per l'omessa tenuta del libro giornale e di quello degli inventari (pag. quarta). Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è del tutto aspecifico, non confrontandosi, se non con una generica critica, con l'argomentazione posta a sostegno del diniego (pagina quinta).
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, non è accoglibile in quanto gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de