Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Baca Leundrim and Docaj Mateo inadmissible. The appellants argued for legal violations regarding criminal responsibility, attempted offense qualification, and seizure costs, but the Court held that post-2017 plea bargain appeals are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors. Furthermore, the Court rejected general complaints about factual evaluation and procedural costs, ruling that such arguments do not meet the high threshold for cassation review in plea bargain cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 62 l. 103/2017; Art. 448, co. 2 bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are restricted to specific grounds such as legal qualification errors, excluding general challenges to factual assessment or procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACA LEUNDRIM nato il 07/11/1994 DOCAJ MATEO nato il 31/03/1986 avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 19829/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Baca Leundrim e Docaj Mateo ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati attraverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dedu- cendo il primo violazione di legge in punto di ritenuta responsabilità penale dell'im- putato e mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il secondo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica dei fatti di cui alla lettera a) del capo d'imputazione, che doveva essere considerato quale reato tentato, con un secondo motivo viola- zione di legge in relazione al disposto sequestro dell'autovettura e con un terzo motivo nullità della sentenza impugnata in ragione dell'errata statuizione circa le spese di custodia dei beni in sequestro e con un quarto motivo violazione di legge sub specie di errata qualificazione giuridica quanto all'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 cod. pen.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Quanto all'unico motivo ricorso proposto nell'interesse di Baka, a far tempo dal 3 agosto 2017, ai sensi dell'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impu- gnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'im- putato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.
2. Quanto al primo ed al quarto motivo di ricorso proposti nell'interesse di Docaj, con cui si lamenta la mancata considerazione dell'ipotesi del tentativo e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. gli stessi sono inammissibili in quanto condivisibilnnente questa Corte di legittimità ha affer- mato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, me- ramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, pari- menti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 N. 19829/2022 R.G. del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
E, in ogni caso, che a seguito dell'introdu- zione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cas- sazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputa- zione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che ri- chiami, come nel caso che ci occupa, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 dell'8/1/2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della de- nuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del prov- vedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619) 2.3.
Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, sempre nell'interesse di Docaj, gli stessi, del tutto generici ed aspecificí, sono manifestamente infondati in quanto il giudice del patteggiamento ha adeguatamente motivato in punto di con- fisca del veicolo, in ragione della non occasionalità con cui lo stesso veniva utiliz- zato per commettere reati, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legit- timità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111). Parimenti motivata è la condanna degli imputati alle spese di custodia dei beni in sequestro in quanto, come ancora di recente ha chiarito questa Corte di legitti- mità la previsione di cui all'art. 445, co. 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato — né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (cfr.
Sez. 4, n. 24390 del 12/5/2022, Silletti, Rv. 283243) 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.N. 19829/2022 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il