Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40782/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature per new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a qualified defense lawyer. Although the defendant argued for the contradiction in the lower court's reasoning, the law requires all cassation appeals to be signed by a registered defender since August 2017. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, law n. 103/2017: A cassation appeal is inadmissible if not signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature law n. 103/2017 personal filing of appeal court costs and fine gravi addebiti penali deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Art. 1, comma 63, law n. 103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASODINE GIOVANNI nato a BARI il 12/04/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Masodine Giovanni ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 20/4/2022 (come da attestazione della cancelleria). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Con