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Ordinanza — n. 40781/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40781/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GIOVANNI nato a BARI il 31/12/1967 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 19428/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giovanni Gravina ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con un primo motivo viola- zione dell'art. 111 Cost. e violazione del dìritto di difesa in quanto il giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento era incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen in quanto aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un coimputato in separato procedimento e con un secondo motivo violazione di legge in punto di ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 606 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40781/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, costituisce ius receptum che l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.. (così Sez. 2, n. 12896 del 5/3/2015, Verdoni, Rv. 262780 in un caso nel quale il medesimo magistrato aveva presieduto il tribunale, che aveva emesso la sentenza dì primo grado, ed era stato poi componente del collegio dì appello).

Parole chiave

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gravi addebiti penali grazia verdetto di colpevolezza momento del reato violazione grave delle norme della circolazione grado di gravità

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
deducendo con un primo motivo viola- zione dell'art. 111 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 37 cod. proc. pen
pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..
art. 34 cod. proc. pen
e violazione del dìritto di difesa in quanto il giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento era incompatibile ex art. 34 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA GIOVANNI nato a BARI il 31/12/1967 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 19428/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giovanni Gravina ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con un primo motivo viola- zione dell'art. 111 Cost. e violazione del dìritto di difesa in quanto il giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento era incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen in quanto aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un coimputato in separato procedimento e con un secondo motivo violazione di legge in punto di ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso va segnalato, in premessa, che la de- nuncia di violazione di norme costituzionali (nel caso che ci occupa l'art. 111 Cost.)non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett, b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione dì legittimità costitu- zionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

Peraltro, costituisce ius receptum che l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.. (così Sez. 2, n. 12896 del 5/3/2015, Verdoni, Rv. 262780 in un caso nel quale il medesimo magistrato aveva presieduto il tribunale, che aveva emesso la sentenza dì primo grado, ed era stato poi componente del collegio dì appello).

N. 19428/2022 R.G. L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., in altri ter- mini, allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempe- stivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, co. 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39174 del 9/9/2015, Amato, Rv. 264637; conf. Sez. 6, n. 3042 del 4/11/2015 dep. 2016, Bove, Rv. 266326, Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto a far tempo dal 3 agosto 2017, ai sensi dell'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, suc- cessivi alla quale sono sia la richiesta dì patteggiamento che la relativa impugna- tiva (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 ot