Ordinanza — n. 40780/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADOVIC SUVAD nato a TORINO il 14/11/1984 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avy'ro alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hadovic Suvad, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al ricorrente la pena concordata tra le parti. A motivi di ricorso il difensore lamenta carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A motivi di ricorso il difensore lamenta carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADOVIC SUVAD nato a TORINO il 14/11/1984 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avy'ro alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Hadovic Suvad, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al ricorrente la pena concordata tra le parti. A motivi di ricorso il difensore lamenta carenza di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedímentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il