Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature per new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused without the mandatory signature of a registered defense lawyer. Although the appellant argued for a constitutional review of Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the law had recently abolished the option for personal filing, requiring a lawyer's signature to avoid inadmissibility. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103; Art. 613, comma 1, c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense lawyer registered in the special roll, under penalty of inadmissibility for personal filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABBA SAID nato il 21/06/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ben Abba Said ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando carenza di motivazione e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost.
2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 5/5/2022 (come da attestazione della cancelleria). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore