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Ordinanza — n. 40768/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible without examining their merits. The appellants argued for lack of motivation and failure to consider statutory non-punishability causes under the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific statutory reasons, which the appellants' arguments did not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to meet these criteria are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility de plano statutory grounds non-punishability causes Cassation procedure ammende per infrazione procedurale opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 74 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
309/90 e plurime violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
Per Antonelli Bartolomeo: carenza assoluta di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINCUZZI ANGELO nato a BARI il 09/08/1989 TAGARELLI GIUSEPPE nato a BARI il 04/12/1987 ANTONELLI BARTOLOMEO nato a ALTAMURA il 26/05/1988 avverso la sentenza del 19/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato av/yro alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Mincuzzi Angelo, Tagarelli Giuseppe e Antonelli Bartolomeo, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e plurime violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. Per Mincuzzi Angelo: carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; mancata considerazione delle cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. Per Tagarelli Giuseppe: difetto ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192, comma 3, cod. proc. pen. Per Antonelli Bartolomeo: carenza assoluta di motivazione in ordine ad eventuali cause immediate di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere es